Assegno di Mantenimento

Investigazioni Private

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

SE LA SITUAZIONE ECONOMICA DI UNO DEI CONIUGI VARIA, È POSSIBILE RICHIEDERE LA RIVALUTAZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

DBD Investigazioni, attraverso indagini specifiche, verifica il reale stile di vita e il patrimonio del coniuge che ha richiesto l’assegno di mantenimento in seguito ad una separazione legale. Queste indagini sono fondamentali per la ridefinizione o per l’annullamento dell’assegno che, spesso e volentieri, risulta essere sproporzionato e non veritiero rispetto alla condizione reale.

Il servizio svolto vi tutelerà, attraverso materiale fotografico e informazioni certificate nel caso, il soggetto richiedente l’assegno, menta sulla propria condizione. In primo luogo verranno svolte le indagini, poi verrà accertata la situazione lavorativa e in seguito verrà documentato il reale tenore di vita con lo scopo di redigere una relazione finale dotata di valore legale.

APPROFONDIMENTI SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

In materia di separazione e divorzio, i giudici supremi hanno chiarito che perde il mantenimento chi va a convivere con un’altra persona, anche quando ciò non dia luogo a un matrimonio: è sufficiente, cioè, la stabile convivenza. Cass. sent. n. 6855/2015

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE CON IL CONIUGE SEPARATO – SPETTANZA – FINO AL CONSEGUIMENTO DELLO STATUS DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA – SUSSISTE (CC, ARTICOLO 155)

Il fondamento del diritto del coniuge separato a percepire l’assegno di cui all’articolo 155 del Cc, risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne (che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un’istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità della prole (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentire alla stessa di acquisire una propria indipendenza economica. Tale dovere cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, quale che sia, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione in ordine all’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1476 – Pres. Luccioli; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Russo

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – PRESUPPOSTI – ACCERTAMENTO DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE – CONTENUTO (CC, ARTICOLO 156)

L’articolo 156 del Cc attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, non già soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensì tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia tra loro una differente redditualità che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita e, quindi, stabilire se il coniuge richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto. Il tenore di vita matrimoniale deve essere accertato, in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorchè improduttivi di reddito.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2009 n. 2707 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (conf.) Martone

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – SPETTANZA – INATTIVITÀ LAVORATIVA DEL RICHIEDENTE – RILEVANZA – LIMITI (CC, ARTICOLI 147,155 E 156)

In tema di separazione personale dei coniugi, presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il precedente tenore di vita, sussistendo disparità economica tra le parti, mentre l’inattività lavorativa del richiedente l’assegno costituisce circostanza estintiva dell’obbligo di corresponsione a carico dell’altro coniuge, solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunità di lavoro, non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 novembre 2008 n. 27775 – Pres. Morelli; Rel. Salmè; Pm (diff.) Schiavon

ASSEGNO PER I FIGLI MAGGIORENNI – CESSAZIONE – INIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA RETRIBUITA – CONDIZIONI (CC, ARTICOLO 155)

In regime di separazione o di divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 giugno 2011 n. 14123 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Rubbiani; Controric. Volpe

ASSEGNO PER IL FIGLIO MINORE – BUONE RISORSE ECONOMICHE DELL’OBBLIGATO – RILEVANZA (CC, ARTICOLO 155)

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell’obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 giugno 2011 n. 13630 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Palumbo; Controric. Marini

CASA CONIUGALE O FAMILIARE – ASSEGNAZIONE SOLO IN PRESENZA DI AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI – SUSSISTE (CC, ARTICOLO 155 E 1102)

In materia di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); pertanto, se è vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l’assegno di mantenimento. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, perché i figli si sono già allontanati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione. Va fatta salva l’ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione e in particolare dall’articolo 1102 del Codice civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2009 n. 16802 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Pratis

CASA CONIUGALE O FAMILIARE – IN LOCAZIONE – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – EFFETTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE (LEGGE 392/1978, ARTICOLO 6)

Il provvedimento del giudice della separazione, oltre a determinare una cessazione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario, comporta anche l’estinzione del rapporto in capo al coniuge originario conduttore, rapporto che non è più suscettibile di reviviscenza. Peraltro, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell’immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore.

Corte di cassazione, sezione III civile,sentenza 30 aprile 2009 n. 10104 – Pres. Di Nanni; Rel. Massera; Pm (conf.) Marinelli

CONDIZIONI PER IL DIRITTO AL MANTENIMENTO – VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI ELEMENTI DIVERSI DAL REDDITO DELL’ONERATO – SUSSISTE (CC, ARTICOLO 156)

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. A tal fine il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente. Ai fini della determinazione del quantum dello stesso, si deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico e, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 luglio 2007 n. 16334 – Pres. Criscuolo; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Caliendo; Ric. Di Laudo, Controric. Di Carlo

MANTENIMENTO DEI FIGLI – APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ARTICOLO 147 DEL CC – SUSSISTE – DETERMINAZIONE DEL CONCORSO NEGLI ONERI FINANZIARI – CRITERI (CC, ARTICOLI 147 E 148)

In seguito alla separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’articolo 147 del Cc che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’articolo 148 del Cc, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 maggio 2009 n. 11538 – Pres. Vitrone; Rel. Giancola; Pm (conf.) Pratis

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE – PRESUPPOSTI – VENIR MENO DI UN INTROITO PER L’OBBLIGATO – SUFFICIENZA – ESCLUSIONE (CC, ARTICOLO 156)

L’articolo 156, ultimo comma, del Cc, dispone che per aversi modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere e ottenere la modifica dell’assegno stabilito in sede di separazione, dare prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 maggio 2008 n. 11487 – Pres. Vitrone; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Velardi

MORTE DI UNO DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – EFFETTI – RILEVANZA SULLE DOMANDE ACCESSORIE DI RIVENDICA – ESCLUSIONE (CC, ARTICOLI 581 E 948)

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire a istanza o nei confronti di costoro.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 novembre 2008 n. 27556 – Pres. Luccioli; Rel. Panzani; Pm (conf.) Ciccolo

PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI IN RELAZIONE AI FIGLI – EFFICACI ANCHE SE SOPRAGGIUNGE IN SEDE ECCLESIASTICA UNA SENTENZA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO – SUSSISTE (CPC, ARTICOLO 708)

I provvedimenti relativi ai figli, emessi in sede presidenziale, conservano efficacia fino al provvedimento che li sostituisca, anche quando una sentenza di nullità matrimoniale, pronunciata in sede ecclesiastica, faccia venir meno la materia del contendere sulla domanda principale di separazione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 giugno 2008 n. 17335 – Pres. Luccioli; Rel. Forte; Pm (conf.) Schiavon

REVISIONE DELLE CLAUSOLE – DECRETO EMESSO IN APPELLO – IMPUGNABILITÀ CON IL RICORSO STRAORDINARIO EX ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE – AMMISSIBILITÀ (CC, ARTICOLO 156; CPC, ARTICOLI 115, 116, 710 E 711)

Nel regime anteriore alla modifica dell’articolo 360 del Cpc, recata dal Dlgs. 40/2006, il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle clausole della separazione consensuale omologata può essere impugnato avanti la Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 della Costituzione per violazione di legge, in essa ricomprendendosi la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione e non già per chiedere un sindacato sulla motivazione ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 del Cpc, a nulla valendo la formale deduzione della violazione dell’articolo 156 del Cc o degli articoli 115 e 116 del Codice di procedura civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 maggio 2008 n. 11489 – Pres. Luccioli; Rel. Giusti; Pm (conf.) Schiavon

REVISIONERICHIESTA DI ADDEBITO – DOMANDA AUTONOMA – IMPUGNAZIONE SUL CAPO SPECIFICO – EFFETTI (LEGGE 898/1970, ARTICOLI 3 E 4)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, presupponendo l’iniziativa di parte, soggiacendo alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, avendo una causa petendi e un petitum distinti da quelli della domanda di separazione. Cosicchè, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’articolo 329, comma 2, del Cpc, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione e al contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8050 – Pres. Carnevale; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Russo

D I V O R Z I O

ASSEGNO DI DIVORZIO – ACCERTAMENTO DEI REDDITI DEI CONIUGI – VALUTAZIONE DELL’ASSETTO ECONOMICO STABILITO IN SEPARAZIONE – AMMISSIBILITÀ (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5)

Ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge, che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione, i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. La congruità dell’assegno deve essere valutata alla luce dell’articolo 5 della legge 898/1970, tuttavia anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8051 – Pres. Carnevale; Rel. Giancola; Pm (conf.) Russo

ASSEGNO DI DIVORZIO – ACCERTAMENTO DEI REDDITI DEI CONIUGI – VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI A DISPOSIZIONE – SUSSISTE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5)

Sia al fine dell’individuazione del tenore di vita dei coniugi durante la convivenza coniugale, sia al fine dell’individuazione della capacità del coniuge richiedente l’assegno a mantenere con i propri mezzi il suddetto tenore di vita, sia allo scopo di stabilire le capacità economiche del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, si deve tener conto anche dei beni immobili a sua disposizione, sotto il profilo della loro diretta utilizzabilità per la soddisfazione delle proprie esigenze, ovvero della loro redditualità in atto o potenziale, se ovviamente sussistenti, così come si deve tener conto delle spese necessariamente correlate alla loro proprietà.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8051 – Pres. Carnevale; Rel. Giancola; Pm (conf.) Russo

ASSEGNO DI DIVORZIO – REVISIONE – PRESUPPOSTI (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 9)

Ai fini della revisione dell’assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell’idoneità di tale modificazione a immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. Tale procedimento non consente alcuna rivalutazione degli elementi che sono stati tenuti presenti all’atto della determinazione originaria dell’assegno, che si assume non più adeguato, essendo rivolto non a rideterminarne la misura attraverso un rinnovato accertamento del diritto del coniuge beneficiario alla luce di tutti i temperamenti, che debbono essere tenuti presenti ai fini del calcolo concreto dell’importo dell’assegno da porsi a carico dell’altro coniuge, ma unicamente a valutare se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l’adeguamento dell’assegno, in aumento o in diminuzione, ovvero la sua radicale abolizione, o per converso la sua attribuzione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 gennaio 2011 n. 366 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (conf.) Pratis

ASSEGNO DI DIVORZIO – USO DI UNA CASA DI ABITAZIONE – RILEVANZA AI FINI DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CONIUGI – SUSSISTE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5)

Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile occorre tener conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge e nel concetto di reddito debbono essere ricompresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (diff.) Pratis

ASSEGNO DI DIVORZIO – ACCERTAMENTO – TENORE DI VITA GODUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO – DETERMINAZIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5)

In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’articolo 5 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati”, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio, costituendo essi, insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi, valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2010 n. 22501 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Zeno

ASSEGNO DI DIVORZIO – MODIFICA – IMPUGNABILITÀ DEL DECRETO DELLA CORTE D’APPELLO EMESSO IN SEDE DI RECLAMO – RICORSO EX ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE – AMMISSIBILITÀ – LIMITI (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 9)

Il decreto della Corte d’appello, emesso in sede di reclamo, contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, ha valore decisorio ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione; tale ricorso è però limitato, nella disciplina previgente al Dlgs 40/2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili od obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 maggio 2009 n. 12500 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (conf.) Sorrentino

ASSEGNO DI DIVORZIO – DECORRENZA – DALLA DATA DELLA DOMANDA DI DIVORZIO – AMMISSIBILITÀ (LEGGE 898/1970, ARTICOLI 4, 5 E 9; CC, ARTICOLO 2729)

L’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passato in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della legge 898/1970, così come sostituito dall’articolo 8 della legge 74/1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, ma in siffatta ipotesi, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2009 n. 12419 – Pres. Vitrone; Rel. Giancola; Pm (diff.) Pratis

ASSEGNO DI DIVORZIO – SPETTANZA – NASCITA DI UN FIGLIO DA PARTE DELL’EX CONIUGE BENEFICIARIO – PRESUNZIONE DI CONVIVENZA MORE UXORIO CON ALTRO SOGGETTO – ESCLUSIONE (CC, ARTICOLO 156)

L’eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente e idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra i genitori, avente nel tempo caratteri di stabilità e continuità tali da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell’assegno medesimo. Inoltre la convivenza more uxorio con altra persona può influire sulla misura dell’assegno di divorzio solo qualora si dia la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che essa, pur non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo, influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spese derivatigli dalla convivenza stessa.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2009 n. 2709 – Pres. Luccioli; Rel. Schirò; Pm (conf.) Martone

ASSEGNO DI DIVORZIO – DECORRENZA – DALLA DATA DELLA DOMANDA – PRESUPPOSTI (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 4)

Il giudice di merito, anche in assenza di specifica domanda di parte, ricorrendone le condizioni, può far decorrere l’assegno divorzile dalla data della domanda, anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza, sia nell’ipotesi in cui pronunci divorzio con sentenza non definitiva, sia in quella in cui contestualmente pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio e condanni un coniuge a corrispondere all’altro l’assegno divorzile. Il principio enunciato dall’articolo 4 della legge 898/1970, nel testo emendato per opera dell’articolo 8 della legge 74/1987, ha infatti portata generale e non costituisce deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì rappresenta un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda, senza che a tal fine la pronuncia di sentenza non definitiva costituisca un necessario requisito per l’esercizio di detto potere.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 gennaio 2009 n. 133 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Ciccolo

ASSEGNO DI DIVORZIO – RILEVANZA DEGLI ACCORDI ASSUNTI IN SEDE DI SEPARAZIONE TRA LE PARTI – ESCLUSIONE – MANCATA LIQUIDAZIONE IN SEDE DI SEPARAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO – EFFETTI – NON RILEVANZA (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5; CC, ARTICOLO 2697)

La determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L’assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri e autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell’entità dei loro redditi, mentre la mancata richiesta o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell’assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell’assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri l’insufficienza delle proprie disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 giugno 2007 n. 14921 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Caliendo

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – SPETTANZA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO – DOMANDA DI ADEGUAMENTO – AMMISSIBILITÀ (LEGGE 898/1970, ARTICOLI 4, 5 E 9)

Proprio perché l’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che richiede tale adeguamento non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2011 n. 16127 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (conf.) Lettieri

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – RICHIESTA DI SUA MODIFICA – INTRODUZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO – CESSAZIONE DELLA CONTROVERSIA SULLE RICHIESTE DI MODIFICA – ESCLUSIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 4; CC, ARTICOLI 155 E 156)

Solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati, che costituisce il presupposto dell’obbligo di mantenimento della moglie, il quale contestualmente cessa ed è eventualmente sostituito da quello di corrispondere l’assegno divorzile, permanendo ovviamente gli obblighi genitoriali, come stabiliti o concordati nella separazione o come regolamentati diversamente in sede di divorzio. Pertanto, la sentenza di divorzio non necessariamente comporta la cessazione della materia del contendere nella controversia sulle richieste di modifiche delle condizioni accessorie alla separazione, qualora permanga un interesse delle parti alla definizione di tale ultimo giudizio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 dicembre 2008 n. 28990 – Pres. Carnevale; Rel. Forte; Pm (conf.) Pratis

CASA CONIUGALE – ASSEGNAZIONE – TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO – RILEVANZA PER I TERZI DEL CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE – SUSSISTE (CPC, ARTICOLO 708; LEGGE 898/1970, ARTICOLO 6)

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, si deve avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni riportate nella nota stessa consentono di individuare senza possibilità di equivoci e incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa. È, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini dell’opponibilità all’acquirente dell’immobile del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che il titolo di acquisto dell’acquirente contenesse l’indicazione specifica dell’esistenza del diritto di assegnazione della moglie e della sua fonte.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 settembre 2009 n. 20144 – Pres. Luccioli; Rel. Schirò; Pm (conf.) Ceniccola

CASA CONIUGALE O FAMILIARE – ASSEGNAZIONE SOLO IN PRESENZA DI AFFIDAMENTO DI FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI – SUSSISTE (CC, ARTICOLI 155 E 1102)

In materia di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); pertanto, se è vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l’assegno di mantenimento. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, perché i figli si sono già allontanati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione. Va fatta salva l’ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione e in particolare dall’articolo 1102 del Codice civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2009 n. 16802 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Pratis

CONVIVENZA MORE UXORIO – VALUTAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO – LIMITI (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5; CC, ARTICOLO 2697)

La convivenza more uxorio, pur con carattere di stabilità, non dà luogo a un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l’articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l’articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell’assegno, finchè questi non contragga un nuovo matrimonio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 giugno 2007 n. 14921 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Caliendo

DETERMINAZIONE ASSEGNO DIVORZILE – REDDITO DEL CONIUGE ONERATO – CALCOLO ANCHE DELL’ASSEGNO PER ONERI DI RAPPRESENTANZA – ESCLUSIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 5; DPR 18/1967, ARTICOLO 171)

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento posto a carico del coniuge obbligato in sede di separazione personale tra coniugi (e del pari nella determinazione dell’ammontare di quello divorzile) non deve tenersi conto anche dell’assegno per oneri di rappresentanza introdotto, in tema di trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dall’articolo 171–bis del Dpr 18/1967, giacchè si tratta di emolumento diverso dall’indennità di servizio estero, non costituente reddito e finalizzato a sollevare il diplomatico, nei limiti in cui risultino effettivamente sostenuti, dagli oneri di rappresentanza derivanti dalla carica altrimenti a suo carico, il cui computo ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in questione risulta inconciliabile con l’obbligo di suo riversamento all’Erario per la parte non consumata.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 15 settembre 2008 n. 23689 – Pre. Luccioli; Rel. Fittipaldi; Pm (diff.) Martone

DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE – AUTONOMO SVOLGIMENTO – EFFETTI – MORTE DEL CONIUGE – DIRITTO DELL’ALTRO ALL’ACCERTAMENTO DELLA MISURA DELL’ASSEGNO – SUSSISTE (LEGGE 898/1970, ARTICOLI 5 E 9)

La domanda di assegno, rappresentando solo un eventuale corollario di quella di divorzio, ove sia introdotta nello stesso processo, pur dipendendo dalla medesima in quanto ne presuppone l’accoglimento, può avere un suo autonomo svolgimento contenzioso e può formare oggetto esclusivo della materia del contendere quando non si discuta più del divorzio, ma solo dell’an o del quantum della relativa obbligazione. Ne consegue che la morte del coniuge, che sopravvenga quando già si era verificata la dissoluzione del vincolo, per essersi formato il giudicato sul relativo capo, non elide il diritto del coniuge all’accertamento determinativo della misura dell’assegno, di cui si stia ancora discutendo in causa, per il periodo dal passaggio in giudicato del capo della sentenza sul divorzio alla data della morte del coniuge obbligato e, pertanto, non determina la cessazione della materia del contendere.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 11 aprile 2011 n. 8228 – Pres. Carnevale; Rel. Fioretti; Pm (conf.) Russo

PROCEDIMENTO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONVENUTO FUORI DEL TERMINE FISSATO NELL’ORDINANZA PRESIDENZIALE – EFFETTI (CPC, ARTICOLI 163-BIS, 166, 167 E 180)

Non incorre in decadenza il convenuto che, nel giudizio di divorzio, si costituisce entro un termine inferiore a quello di 20 giorni precedenti l’udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore se l’intervallo temporale tra la data di deposito dell’ordinanza presidenziale di fissazione di questa udienza e la data dell’udienza stessa sia inferiore al suddetto termine dilatorio. In quanto unica parte pregiudicata da quella violazione, il solo convenuto è legittimato a dolersene ovvero a rinunciare al termine se ritiene di essere comunque in grado di spiegare adeguatamente le proprie ragioni di difesa.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3905 – Pres. Luccioli; Rel. Cultrera; Pm (conf.) Patrone

PROCEDIMENTO – CONTESTAZIONE DEL REDDITO DOCUMENTATO DALLA CONTROPARTE – OBBLIGO AUTOMATICO PER IL GIUDICE DI DISPORRE INDAGINI TRIBUTARIE – ESCLUSIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLO 8; CPC, ARTICOLO 187)

In tema di divorzio, l’articolo 8, comma 9, della legge 898/1970 non impone al giudice in via diretta e automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall’articolo 187 del Cpc, che affida al giudice la facoltà di ammettere mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d’ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 giugno 2008 n. 16972 – Pres. Adamo; Rel. Giusti; Pm (conf.) Ciccolo

QUOTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – ACCERTAMENTO DEL DIRITTO – PRESUPPOSTI – ASSEGNO DI DIVORZIO – EQUIPOLLENZA AI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN FUNZIONE ANTICIPATORIA – ESCLUSIONE (LEGGE 898/1970, ARTICOLI 5 E 9; LEGGE 263/2005, ARTICOLO 5)

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o a una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui all’articolo 9 della legge 898/1970, presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della legge predetta. Non è quindi sufficiente che l’ex coniuge versi nelle condizioni per ottenere l’assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un qualsivoglia assegno di mantenimento, ma occorre che l’assegno sia stato attribuito con provvedimenti giurisdizionali che abbiano attitudine ad attribuire un “assegno di divorzio”, qualificabile come tale per gli effetti che ne conseguono in relazione all’articolo 9, commi 2 e 3, della legge 898/1970. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali che hanno attitudine ad attribuire un assegno di divorzio non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 4, n. 8, della legge sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di divorzio, la quale soltanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, della legge sul divorzio, in tale giudizio ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 giugno 2010 n. 13899 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (diff.) Abbritti

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO: LA PRESENZA DI UNA CONVIVENZA DI FATTO “MORE UXORIO” FA PERDERE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’assegno di divorzio non dev’essere più corrisposto all’ex coniuge che abbia costituito una nuova famiglia di fatto basata sulla stabilità e, quindi, con una convivenza cosiddetta “more uxorio”. E ciò a prescindere dalle condizioni economiche degli ex coniugi, ossia dal tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi. Questo significa, per esempio, che se la donna ha prima sposato un uomo benestante e, una volta separata, è da quest’ultimo mantenuta con un assegno cospicuo, ma poi decide di convivere con un altro uomo che, tuttavia, ha un tenore di vita molto più basso, non può chiedere l’integrazione al primo marito. Insomma, è lei che decide di condurre una vita con un altro compagno dalle condizioni economiche più umili e di questo non può farsi carico l’ex. Diversamente si finirebbe con l’ammettere che il primo marito debba mantenere anche il secondo se disoccupato. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente ordinanza.

L’aver intrapreso una nuova convivenza stabile e duratura, tale da costituire una vera e propria famiglia di fatto, esclude il diritto a vedersi versato ancora l’assegno di divorzio, indipendentemente dalle posizioni economiche delle parti. Perché venga cancellato l’obbligo del mantenimento, l’ex coniuge obbligato deve intraprendere una causa per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio. Questo dato di fatto può rivelarsi fondamentale, soprattutto perché, ricordano i giudici, “ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una vera e propria “famiglia di fatto”, si rompe definitivamente ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la precedente fase matrimoniale tra i coniugi, e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di separazione o di divorzio.

OBBLIGO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DELL’EX CONIUGE E DEI FIGLI: QUANDO PUÒ ESSERE RIDOTTO?

La Cassazione con l’ordinanza 19106/15 stabilisce che è ridotto in presenza di fatti gravi, come nel caso di una malattia. Mantenimento ridotto se c’è malattia Mantenimento ridotto se c’è malattia. In un clima di numerosi separazioni e divorzi, emerge, in maniera chiara l’esigenza di una perfetta regolamentazione di tutto l’iter che conduce alla cosiddetta fine di una unione. Numerose sono le riforme proposte. Spesso il solo buon senso dei diretti interessati non risulta sufficiente. Da ambedue le parti provengono richieste e contro-richieste. L’obbligo al mantenimento è certamente un tema cruciale. Ma cosa succede se una sopravvenuta diminuzione della capacità lavorativa colpisce la persona sulla quale grava l’obbligo di mantenimento (a seguito di separazione o divorzio) a favore dell’ex coniuge e dei figli?

La Cassazione stabilisce che il detto mantenimento viene ridotto. Risulta chiara la definizione di mantenimento. La Cassazione con un orientamento recente è intervenuta a pronunciarsi sulle modifiche di reddito di un uomo: reddito diminuito a causa delle spese relative alle necessarie cure mediche. Trattasi quindi di una destinazione diversa dei suoi proventi, originariamente rivolti in maniera pressoché esclusiva alla sua famiglia (ex moglie e figli), ma aventi ora finalità e destinazione diversi per ragioni in evidente non contrasto con il mantenimento parimenti dovuto. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l’ordinanza n. 19106/15, ha accolto il ricorso di un uomo che è stato colpito da una forma di fibrillazione atriale; la circostanza ha inciso in maniera significativa sullo svolgimento della sua attività professionale e di conseguenza sul reddito proveniente dalla medesima.

REQUISITI E CONDIZIONI DEL RIDOTTO MANTENIMENTO A SEGUITO DI FATTI RITENUTI SERI E GRAVI

Risulta preliminare affermare che per fatti seri o gravi si intendono non solo delle patologie in grado di incidere sulla vita lavorativa e personale della persona che ne risulta affetta (come nel caso di esempio), ma anche eventi sopravvenuti che incidono esclusivamente sul reddito, come nel caso del licenziamento. E’ la ridotta capacità lavorativa in sé per sé ad essere valutata. Risulta evidente che il primo requisito affinché possa essere ridotto l’assegno di mantenimento è rappresentato da fatti sopravvenuti (sopravvenuti alla sentenza di separazione o divorzio). Tali fatti noti nel momento della richiesta di modifica dell’obbligo di mantenimento non devono sussistere nel momento iniziale, o meglio genetico, della decisione del giudice circa la definizione e il contenuto del mantenimento. Se tali fatti fossero presenti già durante la fase del momento iniziale, a nulla varrebbe una richiesta circa l’esistenza e l’affermazione della loro rilevanza.

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